Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 - Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
Art. 1.
Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 - Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
Le Provincie emanano norme legislative sulle seguenti materie nei limiti indicati nell'art. 5: 1) polizia locale urbana e rurale; 2) scuole materne
Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 - Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
La Regione, nei limiti del precedente articolo e dei principî stabiliti dalle leggi dello Stato, emana norme legislative sulle seguenti materie: 1
Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 - Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione. Ad essa spettano: 1) la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate
Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 - Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
Il Commissario del Governo nella Regione: 1) coordina, in conformità alle direttive del Governo, lo svolgimento delle attribuzioni dello Stato nella
Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 - Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
Alla Giunta provinciale spetta: 1) la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale; 2) la
Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 - Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
Le Provincie hanno la potestà di emanare norme legislative entro i limiti indicati nell'art. 4, sulle seguenti materie: 1) ordinamento degli uffici
Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 - Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
seguenti materie: 1) ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto; 2) ordinamento degli enti para-regionali; 3) circoscrizioni